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Ordinanza — n. 40653/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic grievances fail to show new evidence or legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Florea Daniela inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing procedural flaws and improper sentencing discretion. The court rejected these claims as generic repetitions of previously examined complaints without new facts or legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new evidence or specific legal violations; generic grievances or mere dissatisfaction with sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances sentencing discretion repetitive complaints theft conviction second instance court costs alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA DANIELA nato il 30/05/1976 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Florea Daniela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello;

Osservato, inoltre, quanto al secondo motivo, che il giudice di merito ha giustificato in modo adeguato e non illogico l'esercizio del potere discrezionale gli l'ordinamento gli riconosce nella determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1