Ordinanza — n. 40652/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METREVELI LASHA nato il 12/04/1992 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Metreveli Lasha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40652/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METREVELI LASHA nato il 12/04/1992 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Metreveli Lasha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/