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Sentenza — n. 40651/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for fraudulently post-bankruptcy insolvency crimes due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment which had convicted the defendant for post-bankruptcy fraudulent insolvency while acquitting him of embezzlement. The defendant argued that the statute of limitations had expired before the appeal decision, a point the lower court failed to address regarding the specific dates of the criminal acts. The court ruled that the crimes were extinguished because the maximum prescription periods had long passed prior to the appellate ruling, necessitating the annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 216, 219 c. fall.; Art. 606 c.p.p.: The statute of limitations for post-bankruptcy fraudulent insolvency expires from the date the criminal acts are committed, not the declaration of insolvency; if the period has elapsed, the conviction must be annulled.

Parole chiave

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post-bankruptcy insolvency statute of limitations fraudulent insolvency criminal prescription annulment without remittal aggravating circumstances liquidation coatta amministrativa bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 216 legge fall.
Art. 219 comma 1 legge fall.
Per il computo del termine prescrizionale rileva il riconoscimento o meno della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.
Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Art. 598 bis c.p.p.
"cartolare" di cui all'art. 598 bis cod.
art. 598 bis cod. proc. pen
"cartolare" di cui all'art. 598 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 5, sentenza n. 18565 del 21/01/2011
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTISTINI STEFANO nato a ROMA il 25/07/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Stefano Battistini per varie condotte di bancarotta fraudolenta post fallimentare (capo A) commesse in relazione alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Romana Ediltecnica (dichiarazione di insolvenza del 9 luglio 2007), mentre ha assolto il medesimo imputato dall'accusa di peculato (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e il vizio di omessa motivazione sulla eccezione di prescrizione formulata in sede di conclusioni scritte, presentate alla Corte di appello nel rito c.d. "cartolare" di cui all'art. 598 bis cod. proc. pen.

3. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Il momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta post- fallimentare non è segnato dalla declaratoria del fallimento (o della insolvenza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa) ma "coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte integranti il fatto tipico, dalla cui consumazione iniziano dunque a correre i termini di prescrizione" (Sez. 5, sentenza n. 18565 del 21/01/2011, Rv. 250082 - 01) e nella specie, come risulta dalla sentenza di primo grado, condotte oggetto di condanna sono le seguenti: - 15.11.2007: cessione ramo d'azienda alla società I.CO.DI.RE; - 16.07.2008: cessione ramo d'azienda alla srl Nuova Compagnia delle Strutture; - 10.07.2009: vendita immobile alla srl Progresso Edilizio.

Per il computo del termine prescrizionale rileva il riconoscimento o meno della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. che risulta contestata nel capo di imputazione. Il giudice di primo grado nulla espone al riguardo; a proposito del diniego delle attenuanti generiche, afferma soltanto che le distrazioni hanno riguardato "importi significativi" (pag. 10), concetto diverso da quello del danno di "rilevante gravità". Nel computo della pena, il giudice di primo grado ha ritenuto più grave il delitto di peculato, così dimostrando di non applicare l'aggravante in questione (che avrebbe reso la bancarotta più grave, in ragione della pena massima di anni 15 di reclusione).

Il punto, non impugnato dal P.M., non è stato espressamente affrontato dalla Corte di appello, la quale, comunque, non ha riconosciuto l'aggravante in esame come si ricava dalla circostanza che, dopo l'assoluzione dell'imputato da reato di peculato di cui al capo B), non riconoscendo circostanze attenuanti, ha applicato la pena di anni tre di reclusione, pari al minimo previsto dall'art. 216 legge fall., senza apportare aumenti per aggravanti.

4. I termini massimi di prescrizione dei reati risultano già decorsi. In particolare, non risultando periodi di sospensione, posto il termine massimo di anni dodici e mesi sei ex artt. 157 e 161 cod. pen., le singole condotte di reato si sono prescritte rispettivamente il 15 maggio 2020, il 16 gennaio 2021 e il 10 gennaio 2022, ben prima della pronuncia della sentenza di appello (intervenuta il 10 marzo 2025).

5. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

6. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono