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Ordinanza — n. 40649/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Benbellil Oussama Messaoud inadmissible. The appellant argued for a violation of reasoning regarding his criminal liability for aggravated theft, but the court found the grounds generic and devoid of specific legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints lacking legal or factual reasons are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds violation of reasoning criminal liability aggravated theft procedural costs Corte di Cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBELLIL OUSSAMA MESSAOUD nato il 19/07/1997 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Mi- Rilevato che l'imputato Benbellil Oussama Messaoud ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1