Cassation appeal dismissed as untimely and inadmissible due to improper grounds and lack of personal standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Odishelidze Tamazi inadmissible without procedural formalities. The appeal was rejected because it was filed late, missing the fifteen-day deadline, and contained grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court noted that the appellant no longer has the personal right to file a cassation appeal following legislative changes, rendering the request for translation of the lower court's decision irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed outside the statutory time limit or based on grounds not expressly authorized by law, particularly when the appellant lacks personal standing to initiate the cassation procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODISHELIDZE TAMAZI (CUI 043QKP8) nato il 25/05/1977 avverso la sentenza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Odishelidze Tamazi ricorre avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Piacenza per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso proposto presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità in quanto: - è tardivo, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 luglio 2025 con motivazione contestuale, che il termine di impugnazione di quindici giorni, decorrente dalla data appena indicata e sospeso durante il periodo feriale, è maturato sabato 6 settembre 2025, che il ricorso è stato presentato 1'8 settembre 2025; - propone un motivo, sull'omessa traduzione della sentenza, che esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., e, inoltre, non sottende alcun concreto interesse, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il