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Sentenza — n. 40646/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40646/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40646/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Ciccimarra Girolamo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen. (capo A), l'unico capo di imputazione a residuare dopo l'assoluzione in primo grado dal reato di cui al capo B);

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40646/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena liberazione condizionale ritiro della querela penale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICCIMARRA GIROLAMO nato a ALTAMURA il 28/12/1974 avverso la sentenza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Ciccimarra Girolamo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen. (capo A), l'unico capo di imputazione a residuare dopo l'assoluzione in primo grado dal reato di cui al capo B);

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 4 aprile 2025 dinanzi agli uffici della stazione carabinieri di Altamura. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così