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Ordinanza — n. 40645/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nucera Giovanni inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and continued theft, arguing violations of law regarding recidivism. The court rejected these claims because the arguments were already fully examined and dismissed by the trial judge on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grounds already adequately examined and rejected by the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds recidivism review merits examination procedural costs criminalità persistente altri capi d'accusa infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/05/1978 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nucera Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto continuato di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata qualificata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12