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Ordinanza — n. 40644/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft as arguments were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40644/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rammah Hythem against the Genoa Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and requested a balancing test, but the court found these points merely reproduced previous criticisms already adequately addressed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without specific critique of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduced arguments non-punishment cause balancing test attempted theft procedural costs Cassation review tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131 - bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMMAH HYTHEM (CUI 049MPDZ) nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rammah Hythem ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ne confermava la condanna per il delitto di tentato furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. nonché sul giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. seconda pagina dalla motivazione della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/