Ordinanza — n. 40643/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNEO SANDRO nato a TORINO il 13/01/1968 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cuneo Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede e altro giudicato con sentenza n. 1140/2017 del Tribunale di Genova e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 - 5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 40643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNEO SANDRO nato a TORINO il 13/01/1968 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cuneo Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede e altro giudicato con sentenza n. 1140/2017 del Tribunale di Genova e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 - 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0