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Ordinanza — n. 40641/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40641/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40641/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ottonello Anna Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto e quantificazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40641/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ottonello Anna Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto e quantificazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto ricettazione contraffazione di merci furto di lieve entità perseguimento penale per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ottonello Anna Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto e quantificazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2