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Ordinanza — n. 40640/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already fully examined by lower appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fouad Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing non-application of Article 131-bis of the Penal Code, recognition of recidivism, and lack of general mitigating circumstances. The court ruled that these three grounds were an exact reproduction of the appellate court's already examined and rejected arguments, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are an exact reproduction of those already examined and rejected by the court of appeal without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds second instance review attempted theft recidivism recognition tentato furto furto di lieve entità reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUAD MOHAMED (CUI: 01LYK4D) nato il 14/11/1983 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fouad Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto tentato di furto; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento della contestata recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono l'esatta riproduzione dei motivi di appello già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/