Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal grounds. The appellant challenged a conviction for theft but failed to identify the precise elements violating Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request for acquittal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact legal elements violated and the specific cause for acquittal; generic or indeterminate complaints lack the required specificity and are inadmissible.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONALISIO CHRISTIAN nato a VENARIA REALE il 21/12/1986 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Donalisio Christian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto (capo a) e tentato furto (capo b); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/