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Ordinanza — n. 40636/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for citing already rejected common mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Solomon Minai Nicolae's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize a common mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that this argument merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; An appeal argument reproducing points already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific critique of the reasoning is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal common mitigating circumstance theft in dwelling repetitive argument Italian Penal Code imputazione di furto prove acquisite illegalmente luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON MINAI NICOLAE (CUI 03STNKR) nato il 05/12/1992 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Solonnon Mihai Nicolae ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/