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Ordinanza — n. 40635/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, rejecting failure to address ratio decidendi of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed generic and failed to engage with the ratio decidendi of the appellate judgment. The appellant merely discussed the facts without specifically contesting the legal reasoning that established the inadmissibility of the prior appeal. Consequently, the court rejected the request, ordered the dismissal of the appeal, and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the ratio decidendi of the lower court's decision on inadmissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds ratio decidendi requirement inadmissibility of appeal procedural dismissal Cassation procedure rules motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennizzo per detenzione ingiustificata restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREKA LEDJAN nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ndreka Ledjan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, poiché invece di confrontarsi con la ratio decidendi, si diffonde sulla disamina del fatto, invece di contrastare la declaratoria di inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/