Italian Supreme Court dismisses appeal claiming increased fine, ruling it contradicts parties' settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the claim that the fine was increased. The appellant argued the appellate court violated the settlement by raising the fine to €300, but the court found the parties had agreed to keep the fine at €200 while reducing detention. Consequently, the appellate court correctly upheld the original fine amount, warranting dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an appeal alleges a violation of a settlement agreement regarding sentencing, the court must verify if the lower court strictly adhered to the agreed terms; if the agreement was respected, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO FEDERICO nato a TORINO il 16/09/1996 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mandato Federico ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si assume che la Corte di appello, in violazione dell'accordo tra le parti, avrebbe aumentato ad euro 300 di multa la pena pecuniaria — è manifestamente infondato in quanto: - come risulta dal verbale dell'udienza del 26 giugno 2025 le parti si sono accordate, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per ridurre la sola pena detentiva a mesi sei di reclusione (a fronte di quella di mesi otto di reclusione inflitta in primo grado) lasciando inalterata quella pecuniaria (fissata dal primo giudice in euro 200 di multa); - la Corte di appello ha recepito pedissequamente l'accordo in quanto ha ridotto la pena detentiva a mesi sei di reclusione e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, quindi anche l'entità della pena pecuniaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i