Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40633/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and discretionary sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Polo Luciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that spontaneous declarations were unusable and challenged the sentencing comparison, but the court found these arguments generic and lacking specific proof. The court upheld that discretionary sentencing evaluations are beyond cassation review unless arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; discretionary sentencing evaluations are inadmissible unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds discretionary sentencing spontaneous declarations cassation review bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLO LUCIANO nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 10/02/1957 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Polo Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia - querela spontaneamente presentata dall'imputato ed acquisita in giudizio con il consenso del suo difensore, è generico, poiché non illustra la decisività degli elementi di prova eventualmente tratti da quel contenuto di quell'atto (cfr.

Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis