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Ordinanza — n. 40632/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for failing to specify elements of alleged procedural violation under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Czajkowski Tadeusz inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the argument was too generic and failed to identify the specific elements of the alleged error or the grounds for acquittal as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal against a judgment is inadmissible if the alleged violation of law is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the error or the specific grounds for acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument procedural violation specific elements required conviction for theft perseguimento penale per truffa repubblica ceca prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CZAJKOWSKI TADEUSZ nato il 04/07/1992 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Czajkowski Tadeusz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1