Cassation court dismisses appeal for theft in dwelling as admissibility issues preclude review of substantive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Leonardo De Lorenzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. De Lorenzo challenged a second-instance conviction for theft in a dwelling, arguing for suspension of proceedings, reduced sentencing due to minor property damage, and lack of proof regarding the stolen goods. The court rejected these grounds because they merely reiterate arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific legal criticism are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LORENZO LEONARDO nato a SAVIGLIANO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Lorenzo Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, il diniego di sospensione del procedimento per messa alla prova, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità la mancata prova della corrispondenza della refurtiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg 3 - 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il