Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Macaluso Angelo inadmissible due to a generic and indeterminate challenge regarding sentencing. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the reasoning lacked the specificity required by Article 581, paragraph 1, letter c). Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation is generic and indeterminate, failing to specify the elements supporting the criticism or the specific cause for acquittal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELO nato a TORINO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Macaluso Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna per furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1