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Ordinanza — n. 40629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under procedural code articles 581 and 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the ground generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it failed to specify the elements supporting the alleged violation or the potential acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism or the cause of acquittal.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate criticism procedural code violation inadmissible appeal specific elements required allegazioni di persecuzione contraddittorie persecuzione politica nozione di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANI NICOLA nato a LUCERA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iuliani Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di atti persecutori commesso in ambito non familiare; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1