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Ordinanza — n. 40627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals regarding settled penalty agreements are inadmissible due to preclusive waiver of defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible without formalities. The appellants argued generic defects in the lower court's reasoning regarding liability and sentencing, but the Court held that these issues were waived when the parties agreed to a reduced penalty in the second instance. Consequently, the Court ruled that the statutory power to settle the penalty precludes any further judicial review of the underlying facts or sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The power to settle a penalty agreement creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal and cassation stages, thereby barring any challenge to the substantive determination of liability or sentencing once the settlement is accepted.

Parole chiave

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penalty settlement agreement waiver of defense rights preclusive effect cassation inadmissibility second instance waiver pericolo di collusione con testimoni gravi addebiti penali azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
I ricorsi presentati dai difensori di Barbagallo Mirko, Covella Antonio, Squitieri Antonio, Rizzi Daniele e Ronzoni Elio, contro la sentenza n.828/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
I ricorsi presentati dai difensori di Barbagallo Mirko, Covella Antonio, Squitieri Antonio, Rizzi Daniele e Ronzoni Elio, contro la sentenza n.828/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBAGALLO MIRKO nato a MILANO il 26/09/1992 RIZZI DANIELE nato a MILANO il 21/08/1992 COVELLA ANTONIO nato a MONZA il 28/07/1996 RONZONI ELIO nato a SEREGNO il 04/04/1956 SQUITIERI ANTONO nato a SALERNO il 21/03/2000 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 21574/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Barbagallo Mirko, Covella Antonio, Squitieri Antonio, Rizzi Daniele e Ronzoni Elio, contro la sentenza n.828/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità (Barbagallo, Covella, Squitieri, Rizzi) ed alla determinazione della pena (Ronzoni Elio) il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Con riguardo alla erroneità dell'indicazione del nome dell'imputato Ronzoni Elio appare evidente come si tratti di un mero refuso contenuto nel corpo della motivazione che non assume alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità dell'impug nazione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consi estensore ogrogli7\-rA Il P