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Ordinanza — n. 40626/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded for attempting to re-read evidence against appellate court's reasoned assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction of the criminal case, but the Court found this argument manifestly unfounded. The Court ruled that the appeal attempted an impermissible and fragmented re-reading of evidence without engaging with the appellate court's adequately scrutinized and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it attempts a non-consented and parceled re-reading of evidence to solicit a more favorable reconstruction without engaging with the appellate court's adequately scrutinized and logical reasoning.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal violation of law defect of reasoning re-reading of evidence appellate court reasoning criminal liability court costs and fine commercio elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 21/05/1961 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21520/25 Tripodi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 31 ottobre 2025; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato in quanto diretto ad una non consentita e parcellizzata rilettura degli elementi probatori, tesa a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (si veda p. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2