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Ordinanza — n. 40625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for being generic and filed outside statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Melaca Kolidio and Memá Elvis inadmissible. The appellants challenged a preliminary judgment regarding a plea agreement but failed to meet procedural requirements. The court ruled the complaints were generic and submitted outside the specific timeframes allowed by law.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals that are generic or filed outside the statutory time limits are inadmissible without further examination of merits.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints statutory time limits plea agreement procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELACA KOLEDIO (CUI 040VASN) nato il 05/12/1994 MEMA ELVIS nato il 08/10/1987 avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21502/25 Melaca +1

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/