Criminal appeal dismissed for generic and unfounded grounds regarding penal responsibility and subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for a specific crime, but the appellate court had already provided logical and coherent reasoning. The Supreme Court rejected these arguments as generic and unsupported, emphasizing that the lower court correctly identified the irrelevance of the arrest location and the lack of subjective intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on generic and manifestly unfounded grounds regarding the penal responsibility and subjective intent of the accused is inadmissible when the appellate court has already provided logical and coherent reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLE STEFANO nato a COSENZA il 22/04/1985 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21405/25 Casole OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 24 ottobre 2025; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Catanzaro ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando l'irrilevanza sia della prossimità del luogo di arresto da quello di esecuzione della misura sia, in relazione all'elemento soggettivo, dei motivi posti a fondamento della condotta dell'imputato (si veda pag. 1 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2