Cassation court dismisses appeal against confiscation order due to adequate reasoning and lack of proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the confiscation of funds found in his possession, claiming the measure was disproportionate to his status as a street vendor. The court rejected this, noting the lower court provided specific, adequate reasoning regarding the illicit origin of the money and the lack of proportionality relative to the appellant's income and rent obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990; The confiscation measure is valid if the lower court provides specific and adequate reasoning regarding the illicit origin of funds and demonstrates the proportionality of the penalty relative to the defendant's economic activity and income.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE ABLAYE nato il 20/07/1978 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21332/25 Faye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dall'imputato circa la confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza del denaro, del tutto sproporzionato rispetto all'attività di ambulante del ricorrente, che deve anche pagare un canone di locazione; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l'obbligo di motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (v. p. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso