Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to waiver of issues via plea agreement in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by five defendants inadmissible without formalities. The defendants had previously entered into a plea agreement in the Court of Appeal, which settled issues regarding guilt and sentencing. The Court ruled that this agreement created preclusive effects, barring the defendants from challenging the agreed-upon penalty or the underlying facts in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A plea agreement in the second instance regarding guilt and sentencing creates preclusive effects, preventing the defendant from challenging the agreed terms or the facts in the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAUTIERI ANTONIO nato a NAPOLI il 23/01/1974 CESARANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/10/1989 CIPOLLA MARIO nato a NAPOLI il 27/06/1985 GALLO CIRO nato a NAPOLI il 18/09/1982 DOGALI GIUSEPPE nato a MADDALONI il 26/10/1987 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21322/25 Gautieri + 4
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sette e mesi quattro di reclusione per Gautieri, ad anni sette e mesi quattro di reclusione per Casarano, ad anni sette di reclusione per Cipolla, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa per Gallo e ad anni sette e mesi quattro di reclusione per Dogali; che i ricorrenti Gautieri e Cesarano denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzíonatorio; che il ricorrente Cipolla censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di legge in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorrente Gallo denuncia vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio; che il ricorrente Dogali censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e l'asserita erronea applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti commessi; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che è inoltre orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione, al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599- uiLe 9 bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte degli appellanti; che alle relative declaratorie d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, dì una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas