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Ordinanza — n. 40619/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to prior criminal record evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for leniency despite her conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim because the territorial court logically and coherently cited numerous prior criminal records against the appellant as the decisive factor.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 393 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has logically and coherently evidenced the appellant's extensive prior criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record appeal inadmissibility Article 385 Penal Code Court of Cassazione reiterazione di reati penali attenuazione della pena recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 393 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO GIOVANNA nato a MESSINA il 09/11/1981 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21319/25 Giannino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la presenza di numerosi precedenti penali a carico della ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/