Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding special mitigation and accessory penalty application for economic crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning the special mitigation under Article 323-bis and the accessory penalty under Article 29. The court found the first ground merely repetitive of already dismissed points regarding the lack of economic damage and occasionality of acts, while the second ground was invalid because part of the conduct occurred after January 2019, triggering the application of Article 317-bis which mandates perpetual disqualification from public office for sentences exceeding two years. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 323-bis cod. pen.; Art. 29 cod. pen.; Art. 317-bis cod. pen. The appeal is inadmissible when the alleged lack of application of special mitigation is merely repetitive of previously rejected arguments, and when the accessory penalty is incorrectly applied due to a temporal mismatch that necessitates the mandatory perpetual disqualification from public office under the modified statute.

Parole chiave

Generato dall'IA
special mitigation rejection accessory penalty application temporal validity of law perpetual disqualification inadmissible appeal economic crime sentencing procedural costs award pregiudizio dimostrabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 323-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod.
Art. 29 cod. pen.
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria ex art. 29 cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art.
Art. 317-bis cod. pen.
è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art. 317-bis cod. pen. come modificato dalla L.
L. 9 gennaio 2019, n. 3
art. 323-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod.
art. 29 cod. pen
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria ex art. 29 cod. pen.
art. 317-bis cod. pen
è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art. 317-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO FABIO nato a TAORMINA il 06/01/1973 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21306/25 Di Pietro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che hanno evidenziato sia la non tenuità del danno economico recato, sia la non occasionalità delle condotte contestate;

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria ex art. 29 cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art. 317-bis cod. pen. come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che comporta, per le pene superiori a due anni di reclusione, la condanna alla interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso