Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for illegal evidence exclusion and lack of statutory exclusion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that illegally obtained evidence could not be used. The appellant argued for the exclusion of evidence regarding a shared area and requested a statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the first ground impermissible in a legality review as it demanded a re-reading of facts, while the second ground was unsupported by the lower court's reasoning on the lack of elements making the conduct scarcely offensive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: In a legality review, appeals challenging the use of evidence obtained through illegality are inadmissible as they require a re-evaluation of facts, and appeals for statutory exclusion of punishability fail if the lower court's reasoning on the lack of elements rendering the conduct scarcely offensive is coherent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROMOKOV NIKITA nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • N. 21304/25 Gromokov OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle prove ottenute perché acquisite illegittimamente, non è consentito in sede di legittimità in quanto diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, non confrontandosi con la coerente motivazione della Corte territoriale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata là dove si da atto di come l'area oggetto della ripresa possa considerarsi "area comune" e quindi legittimamente ripresa dal proprietario dell'immobile);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude l'esistenza di elementi in grado di rendere la condotta scarsamente offensiva (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de