Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction regarding judge incompatibility and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning judge incompatibility, criminal liability, and sentencing reclassification. The appellant argued for nullity based on judicial disqualification rules and sought a lighter sentence for organized drug trafficking. The court found these grounds manifestly unfounded, noting the lower court properly addressed disqualification conditions and evaluated all evidence regarding the stability of the drug dealing activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990: The court must dismiss an appeal when the lower court adequately motivates that judicial disqualification conditions are not autonomous grounds for nullity and that the factual assessment of organized drug trafficking warrants the imposed penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMELO nato a MESSINA il 09/06/1979 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21279/25 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando come le condizioni di astensione siano strumentali all'accesso dell'istituto della ricusazione e non configurino, di per sé sole, autonome cause di nullità della sentenza (crf. sul punto Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Ippolito, Rv. 267419) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla responsabilità penale del ricorrente, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori valorizzando in particolare sia il contenuto delle conversazioni, che quello delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato infine che anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la presenza di un'attività di spaccio stabile ed organizzata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci