Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of reasoning as groundless.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentence was excessive due to flawed reasoning, but the court found the territorial court's justification logical and coherent. The decision rests on the finding that the appellant's claim of insufficient motivation was manifestly unfounded given the detailed evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentence for excessive punishment based on alleged lack of reasoning is inadmissible if the lower court's motivation is logical, coherent, and sufficiently detailed regarding the offender's intent and criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO SALVATORE nato a MESSINA il 28/07/1982 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21278/25 Strano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando l'intensità del dolo, le modalità delle condotte e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2