Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Abdelkhalik and Karim inadmissible. The appellants challenged a preliminary hearing judgment regarding excessive severity of the sanction, arguing for a lighter penalty agreed upon with the Prosecutor. The court rejected these claims as generic and not grounded in the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals that are generic and do not fall within the specific statutory exceptions provided by law are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANOIR ABDELKHALEK (CUI 05WUAFO) nato il 10/10/2000 JALAL KARIM (CUI 073CGC4) nato il 04/05/1994 avverso la sentenza del 23/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21276/25 Anoir +1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21