Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant challenged a first-instance judgment that applied a reduced sentence based on a prosecutor's agreement, arguing for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was too generic and did not meet the specific requirements for admissibility set forth in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific grounds for violation or error as required by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA BOLANOS JEISON ALEXANDER nato il 02/11/1994 avverso la sentenza del 12/05/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21275/25 Reina Bolanos
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11