Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic and outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible de plano. The appellants challenged a preliminary judgment regarding a sentencing agreement, arguing excessive punishment or failure to examine specific acquittal grounds. The court rejected these claims because they were generic and did not fall within the specific categories of admissible cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals that are generic or do not fall within the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure are inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AISSAOUI MOHAMED (CUI 059320N) nato il 01/01/1998 LAMSAADI MOHAMMED (CUI 05FFBB2) nato il 09/10/1998 DAHIR KAMAL (CUI 01KP7J6) nato il 14/01/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21272/25 Aissaoui + 2
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente Aissaoui Mohamed denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; che i ricorrenti Dahir Kamal e Lamsaadi Mohamed denunziano vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; che tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2