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Ordinanza — n. 40610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as provisional measure order must be joined with main judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the order suspending criminal proceedings cannot be challenged independently. The appellant sought to set aside a provisional measure issued by the Terni Tribunal, but the court found such orders are only appealable together with the final judgment. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 586 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A provisional measure order issued during criminal proceedings is not independently appealable and must be joined with the final judgment for review.

Parole chiave

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criminal procedure appeal provisional measure order inadmissibility de plano suspension of proceedings Cassation jurisdiction sospensione dell'allontanamento carcerazione in diritto degli stranieri allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 586 cod. proc. pen.
estradato in Italia per effetto dell'applicazione della misura cautelare; che il provvedimento non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 721 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che oggetto dì ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni, che ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen.
art. 586 cod. proc. pen
estradato in Italia per effetto dell'applicazione della misura cautelare; che il provvedimento non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO PAOLO nato a ROMA il 18/12/1984 avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21236/25 Pecoraro

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che oggetto dì ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni, che ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen. risultando l'imputato, residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. estradato in Italia per effetto dell'applicazione della misura cautelare; che il provvedimento non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1