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Ordinanza — n. 40609/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of legal basis and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the claim for generic mitigating circumstances by highlighting the appellant's high criminal intent and extensive prior record. The supreme court upheld this decision, finding the arguments regarding legal violation and flawed reasoning to be manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990: An appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible when the appellate court has logically and coherently demonstrated the gravity of the offense, the intensity of the intent, and the existence of multiple prior convictions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal prior criminal record intent intensity procedural costs motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990
21230/25 Rafaschieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFASCHIERI PIETRO nato a BARI il 05/02/2000 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21230/25 Rafaschieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso nonché i "motivi nuovi" depositati il 5 novembre 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso e ribadite con i "motivi nuovi", attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il