Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense for theft conviction due to lack of grave danger evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a necessity defense under Article 54 of the Penal Code, claiming a grave danger to their person justified the theft. The court rejected this, noting the lower court already thoroughly analyzed and dismissed the necessity claim due to insufficient evidence of a grave peril.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; The defense of necessity is inadmissible when the lower court has already logically and coherently established the absence of elements proving a grave danger to the person sufficient to justify the illicit conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUDKAY KAOUD BASTWON SAMAH nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21220/25 Sudkay Kaoud OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando l'assenza di elementi in grado di dimostrare l'esistenza di un grave pericolo alla persona tale da giustificare la condotta illecita (si veda p. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2