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Ordinanza — n. 40604/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40604/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONAKCIU ERJON nato il 31/03/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21148/25 Konakciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame, occorsi il 6 dicembre 2021, e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 18 marzo 2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione non solo della distanza temporale tra i due avvenimenti, ma soprattutto dell'estemporaneità delle condotte, determinate dal verificarsi di circostanze occasionali (si vedano pp. 8-9 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40604/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21148/25 Konakciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame, occorsi il 6 dicembre 2021, e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 18 marzo 2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione non solo della distanza temporale tra i due avvenimenti, ma soprattutto dell'estemporaneità delle condotte, determinate dal verificarsi di circostanze occasionali (si vedano pp. 8-9 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violenza di Stato minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pericolo pubblico concreto pubblica intimidazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONAKCIU ERJON nato il 31/03/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21148/25 Konakciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame, occorsi il 6 dicembre 2021, e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 18 marzo 2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione non solo della distanza temporale tra i due avvenimenti, ma soprattutto dell'estemporaneità delle condotte, determinate dal verificarsi di circostanze occasionali (si vedano pp. 8-9 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2