Cassation court dismisses appeal for lack of criminal continuity due to insufficient temporal proximity between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of criminal continuity. The appellant argued that external continuity existed between the March 2022 incident and two December 2021 episodes, but the appellate court rejected this claim. The court ruled that the significant time gap between the events, occurring in unrelated circumstances, negated the necessary criminal design required for continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Criminal continuity requires a unified criminal design linking separate acts; absence of such design due to temporal distance and unrelated circumstances precludes the application of the continuity offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONAKCIU ERJON nato il 31/03/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21147/25 Konakciu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame occorsi il 18 marzo 2022 e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 6 dicembre 2021, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione della notevole distanza temporale tra i due avvenimenti, maturati in circostanze occasionali e non preventivabili (si vedano pp. 8-10 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2