Cassation court dismisses appeal as groundless regarding justification for assault under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of a justification defense under Article 393-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the lower court's thorough analysis of the assault facts and the inapplicability of the justification defense to the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 582 cod. pen.: The justification defense does not extend to the offense of personal injury, and an appeal challenging the assessment of evidence is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and exhaustive.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPARINO VINCENZO nato a BARI il 28/02/1970 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21129/25 Chiapparino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova nonché manifestamente infondato in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello di Campobasso che ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., valorizzando sia le modalità della condotta, che i limiti oggettivi e soggettivi di operatività della scriminante medesima, la quale non si estende alla fattispecie di lesioni personali (vedi pp. 4-6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il