Italian Court dismisses appeals against extortion convictions for lack of clear evidence and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated extortion. The appellants argued that the evidence was insufficient to prove criminal liability and that the sentence was excessive, but the court found the appellate court's reasoning logical and coherent. Consequently, the appeals were rejected because the lower court adequately evaluated the intercepted communications and victim statements to establish the crime's elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 393 c.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the appellate court's reasoning is logical, coherent, and sufficient to establish the criminal facts and sentencing without evident errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIACCIA MICHELE nato a GAETA il 22/10/1985 IACOVACCI MARCO nato a TERRACINA il 12/08/1972 PADOVANO MARCO nato a ALATRI il 20/02/1978 FALCO FRANCESCO nato a APRILIA il 19/10/1984 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21093/25 Ciaccia + 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi dei ricorsi dei quattro imputati nonché le memorie successivamente depositate nell'interesse di Padovano e Ciaccia;
Ritenuto che i primi due motivi del ricorso Padovano, ribaditi con la citata memoria, relativi rispettivamente all'accertamento della penale responsabilità per mancanza di prova certa e all'omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sottolineando il contenuto inequivoco delle intercettazioni da cui risultano emergere sia la penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 42-43 della sentenza impugnata) sia la natura e la quantità della sostanza, tali da non consentire la configurabilità della fattispecie di lieve entità (si veda pag. 43 della sentenza impugnata);
Rilevato che il primo motivo del ricorso Iacovacci, con cui si contesta la l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché l'assenza di prove certe in grado di dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di estorsione aggravata, risulta manifestamente infondato dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato valorizzando le dichiarazioni rese dalla persona offesa e da sua madre, considerate coerenti e credibili oltre che contestualizzata nel tempo e confermate da riscontri esterni (si vedano pagg. 51-54 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo del ricorso Iacovacci, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato dal momento la Corte di appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto la pena, così come rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto (si vedano pagg. 55-56 della sentenza impugnata); Ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso di Ciaccia, riproposti con la memoria citata, concernenti l'insussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia e del dolo per l'estorsione e dell'aggravante dell'uso delle armi, nonché la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 393 cod. pen., risultano manifestamente infondati; rilevato infatti che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la sussistenza di molteplici atti di minaccia e violenza volti a costringere, con piena consapevolezza del ricorrente, la persona offesa al pagamento di debiti di droga e gioco (quindi aventi natura illecita e conseguentemente non giudizialmente azionabili) nonché la commissione del fatto con utilizzo di forbici da potatore (si vedano pagg. 54-55 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo del ricorso di Ciaccia, pur esso rafforzato con la detta memoria, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per aver integralmente risarcito il danno subito, è manifestamente infondato dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto dell'impossibilità di accertare l'integrale risarcimento necessario per concedere l'attenuante specifica (si veda pag. 55 della sentenza impugnata); Rilevato che i primi quattro motivi del ricorso Falco, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dei reati di cui all'art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. 309/90, avendo il giudice d'appello basato il proprio convincimento esclusivamente su due intercettazioni telefoniche e essendosi riportato, quasi integralmente, alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera immune da vizi evidenziando le plurime intercettazioni in grado di dimostrare con certezza la responsabilità penale del ricorrente (si vedano pagg. 44-49 della sentenza impugnata);
Rilevato che il quinto motivo del ricorso Falco, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, risulta manifestamente infondato dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato valorizzando la natura e il quantitativo della sostanza, nonché l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e persone dedite al trasporto idonei ad escluderne l'ipotesi di lieve entità (si veda pag. 45 della sentenza impugnata); Ritenuto infine che anche il sesto e il settimo motivo di ricorso Falco, con cui si censurano rispettivamente: l'esclusione della recidiva specifica e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla suddetta aggravante, sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello di Roma ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale avuto riguardo ai precedenti penali a carico dell'imputato, alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo tali da escludere sia l'omissione della recidiva specifica, sia un giudizio di prevalenza delle attenuanti su quest'ultima, che un trattamento sanzionatorio più mite (si vedano pag. 55 e 56 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t