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Ordinanza — n. 40595/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of merit and excessive penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing for generic mitigating circumstances and questioning the sentence's excessiveness. The court rejected these claims, finding the territorial court's reasoning logical, coherent, and well-founded regarding both the absence of concrete collaboration and the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is logical and coherent, rendering the appellant's arguments regarding mitigating circumstances or sentencing excessiveness manifestly unfounded.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances excessive penalty appeal inadmissible appeal Cassation Court review traffico aggravato di stupefacenti capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990
21072/25 Jaku OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKU ARDIT nato il 24/01/1995 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21072/25 Jaku OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale rispettivamente: sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi concreti di collaborazione e l'irrilevanza degli elementi valorizzati per derubricare il reato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); sia con riferimento all'eccessività della pena, ritenuta congrua in relazione alla tipologia della sostanza e al numero di dosi rinvenute (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i