Ordinanza — n. 40593/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA CARLO ALBERTO nato a ROMA il 27/02/1993 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21065/25 Cipolla OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, poichè la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la ingravescente pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40593/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 21065/25 Cipolla OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, poichè la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la ingravescente pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA CARLO ALBERTO nato a ROMA il 27/02/1993 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21065/25 Cipolla OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, poichè la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la ingravescente pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1