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Ordinanza — n. 40592/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual arguments against sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Guerreschi Virginia inadmissible due to its generic nature. The appellant argued the lower court lacked adequate motivation for the conviction under Article 73 of the 1990 Decree, but offered only general statements without identifying specific omitted elements. The court rejected this because the appeal failed to point to concrete facts that would justify a different favorable ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a judgment for insufficient motivation is inadmissible if it consists merely of general assertions without specifying the factual elements omitted by the trial judge.

Parole chiave

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insufficient motivation generic appeal Article 360 c.p.p. Article 73 DPR 309/1990 procedural inadmissibility sentencing review Cassa delle ammende detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990
21059/25 Guerreschi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRESCHI VIRGINIA nato a ROMA il 01/02/1971 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; VI N. 21059/25 Guerreschi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1