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Ordinanza — n. 40590/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant, Bouthrfe Yasine, challenged a second-instance judgment convicting him under Article 337 of the Penal Code but failed to identify specific omissions in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary factual basis to justify a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if the grounds are merely generic and fail to point to specific elements omitted by the judge of the merits.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal grounds Article 337 Penal Code inadmissible appeal Corte di Cassazione violenza o minaccia contro le autorità agente di polizia prova del timore di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHRFE YASINE nato il 28/04/1983 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21041/25 Bouthrfe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati eventualmente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11