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Ordinanza — n. 40588/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legitimate impediment for defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a defense lawyer was prevented from acting due to a legitimate impediment, but the court found no such impediment existed. The court ruled that the appointment of a co-defender in the summons document proved the defense activity could be properly executed.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal based on a claimed legitimate impediment to defense is inadmissible when the appointment of a co-defender in the summons demonstrates the absence of any valid obstacle to the exercise of the defense.

Parole chiave

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legitimate impediment defense co-defender appointment inadmissible appeal cassation defense activity execution procedural costs fine impedimento di un atto dell'autorità disobbedienza civile agitazione politica

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLO ORONZO nato a BARI il 11/11/1984 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21030/25 Daniello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata da uno dei difensori del ricorrente, è manifestamente infondato dal momento che, risulta dal decreto di citazione a giudizio, l'esistenza di un codifensore per cui non era stato presentato alcun legittimo impedimento a espletare l'attività difensiva in udienza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1