Ordinanza — n. 40586/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO WILLIAM nato a ROMA il 14/09/1979 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21024/25 Di Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, la mancanza di documentazione in grado di accertare lo stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche, consentano di escludere l'uso personale della sostanza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40586/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 21024/25 Di Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, la mancanza di documentazione in grado di accertare lo stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche, consentano di escludere l'uso personale della sostanza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO WILLIAM nato a ROMA il 14/09/1979 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21024/25 Di Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, la mancanza di documentazione in grado di accertare lo stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche, consentano di escludere l'uso personale della sostanza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2