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Ordinanza — n. 40584/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory limits under Art. 610 and 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for being generic and failing to meet the strict requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the facts, arguing for a different characterization of the offense. The Court rejected this because the alleged error was not immediately apparent from the indictment or the first-instance judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not fall within the specific categories of legal error provided by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds de plano dismissal legal qualification Cassation limits reati qualificati contro gli stupefacenti gravi addebiti penali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 73, co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
proc, pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIEHI GHAZI nato il 27/02/1991 avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21007/25 Rajehi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc, pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i