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Ordinanza — n. 40583/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKOMANI ERVIS nato il 05/02/1986 avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21004/25 Kokomani E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti eccezione di illegalità dipendenza da sostanze perizia psichiatrica insufficiente infrazione qualificata LStup gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKOMANI ERVIS nato il 05/02/1986 avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 21004/25 Kokomani

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis