Cassation court dismisses appeal as generic regarding factual assessment of attempted theft liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the factual assessment of attempted theft. The appellant's arguments were deemed generic compared to the detailed and logically sound evaluation provided by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific reasoning on the factual assessment of the crime, as the appellate court's evaluation based on correct criteria of inference and shared experience is exclusive to its jurisdiction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI MATTIA nato a ROMA il 05/02/1994 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; tg, RG.20474/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma in merito all'accertamento della responsabilità per il tentativo di furto, avendo fornito contrariamente a quanto dedotto nel ricorso coerente e logica spiegazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta del tutto inverosimile la versione dell'imputato non suffragata da alcuna prova;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamen6 del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il sj si! liere estensore Il,PresWente